Una novità importante nel nostro settore delle locazioni brevi a uso turistico: è arrivato il CIN locazioni brevi. In questo articolo ti spiego tutto sul CIN:

  • Legislazione di riferimento per il CIN
  • Come ottenere il CIN?
  • Cosa fare del CIN?
  • Quali sono le tempistiche?
  • Quali sono le sanzioni per il mancato rispetto delle regole?
  • Contatti utili per informazioni generali sul CIN

Legislazione di riferimento per il CIN

– Articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
– Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
– Avviso pubblicato nella GU n. 103 del 3 settembre 2024

Il Ministero del Turismo ha creato la Banca dati nazionale e del portale per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) ai fini dell’assegnazione del CIN.

La BDSR è uno strumento che implementa, tramite meccanismi di interoperabilità, il coordinamento informativo tra i dati dell’amministrazione statale e territoriale ed è volto a fornire una mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale, anche utile al contrasto di forme irregolari di ospitalità. Per esercizi ricettivi si intendono anche gli immobili affittati ai turisti, per intenderci.

In Puglia vi è già un Codice Identificativo di Struttura – CIS. Con il nuovo CIN, il CIS andrà a scomparire e rimane operativo solo il CIN.

Abbiamo visto il quadro legislativo, adesso passiamo all’operatività.

Come ottenere il CIN?

Chi di voi ha già fatto richiesta del CIS in passato è già avvezzo alla pratica di ottenimento del codice. In sostanza, cambia poco: l’ottenimento del CIN è per via telematica. Ecco la procedura completa.

– Vai sul portale telematico BDSR del Ministero del Turismo (BDSR sta per Banca Dati Strutture Ricettive)

– Clicca su “Ottieni CIN”

– Per entrare nel portale dovrai avere con te il tuo accesso SPID

– Se hai già il CIS della Regione Puglia, troverai già i dati del tuo immobile precompilati in quanto le piattaforme online della Regione Puglia e del Ministero del Turismo comunicano tra di loro. Ti suggerisco di controllare che i dati siano corretti, per sicurezza. Le informazioni contenute nella banca dati riguardano, tra l’altro:

  • tipologia di alloggio
  • ubicazione
  • capacità ricettiva
  • soggetto che esercita l’attività ricettiva
  • codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico univoco.

– Nella procedura di richiesta del CIN, però, vi è una novità importante rispetto al vecchio CIS: devi effettuare due dichiarazioni.

PRIMA DICHIARAZIONE. Che l’unità immobiliare oggetto di locazione è dotata di estintori portatili a norma di legge ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggiore pericolo e, in ogni caso, in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia degli estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I del decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella nella Gazzetta Ufficiale n 259 del 29 ottobre 2021, che puoi vedere di seguito.

In questo punto si deve cliccare su SI: tutti gli immobili affittati a uso turistico DEVONO avere l’estintore come detto in precedenza.

SECONDA DICHIARAZIONE. Che l’unità immobiliare oggetto di locazione è dotata di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti.

In questo caso vi è una nota: nel caso in cui l’immobile non sia dotato di impianto a gas e sia con certezza escluso il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazioni di monossido di carbonio puoi cliccare “NON APPLICABILE”. Quindi: se vi è possibilità di fughe di gas in casa devi avere il dispositivo di sicurezza, altrimenti no.

Completata la procedura, il sistema del BDSR ti rilascia il CIN subito, inviandoti una email con un pdf riepilogativo in cui vi è indicato anche il codice alfanumerico. CIN che puoi consultare e scaricare in qualsiasi momento rientrando nella piattaforma del ministero del turismo sempre col tuo SPID.

Cosa fare del CIN?

– Il CIN deve essere inserito in tutti gli annunci pubblicati su portali OTA (come Airbnb, Booking.com, …) e su qualsiasi sito dove la struttura viene promossa. Senza di esso l’annuncio viene rimosso.
– Il CIN deve essere esposto in prossimità del nome della proprietà, all’esterno dell’edificio a cui fa riferimento.

Su questo punto, mentre il CIS regionale produceva una targhetta pronta da stampare, il CIN non lo fa. Pertanto, credo che la stampa per l’esterno sia possibile personalizzarla a proprio piacimento (se hai delle novità differenti al riguardo scrivilo pure nei commenti).

Quali sono le tempistiche?

Sono concessi 60 giorni dall’avviso pubblicato nella GU n. 103 del 3 settembre 2024, ovvero al massimo entro il 2 novembre 2024, per adeguarsi alle disposizioni del decreto-legge relative agli adempimenti legati al CIN.

Quali sono le sanzioni per il mancato rispetto delle regole?

– Se la struttura viene pubblicizzata o l’immobile viene affittato senza il CIN regolarmente ottenuto, sono previste delle sanzioni economiche con importi che vanno da 800,00 € a 8000,00 €.
– La mancata esposizione del CIN all’esterno della proprietà o in tutti gli annunci online, su portali o siti web, può comportare multe di importo compreso tra 500,00 € e 5000,00 €.

Contatti utili per informazioni generali sul CIN

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, per informazioni di carattere generale sul Codice Identificativo Nazionale, sono attivi i seguenti contatti:

Tel. 06.164169910 (Contact Center del Ministero del turismo)
E-mail: info.bdsr@ministeroturismo.gov.it; urp@ministeroturismo.gov.it

Per ulteriori informazioni puoi contattarmi in privato.