Vi informo che da oggi, con l’entrata in vigore del Decreto Legge “Destinazione Italia”, entrano in vigore alcune disposizioni di interesse per i proprietari che vogliono vendere e affittare immobili. La novità più importante riguarda l’attestato di prestazione energetica. Si discuteva in precedenza circa l’obbligo di allegare l’attestato ai contratti, pena la nullità degli stessi. Con il decreto legge, invece, è stata eliminata la sanzione della nullità in caso di mancata allegazione dell’attestato. Cosa succede adesso? Vi allego una tabella realizzata dall’Ufficio Studi di Confedilizia che è un buon promemoria sull’argomento, con tutti i vari obblighi e sanzioni in caso di compravendita e locazione dopo il decreto legge “Destinazione Italia”.
Ecco gli obblighi relativi all’attestato di prestazione energetica:
– Durante le trattative (di compravendita o di locazione) venditori e locatori devono “rendere disponibile” al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’attestato di prestazione energetica (che ha validità temporale massima di 10 anni, a partire dal suo rilascio)
– In caso di compravendita, l’attestato deve essere consegnato all’acquirente
– In caso di locazione, l’attestato deve essere consegnato al conduttore
– In caso di compravendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario (recte: locatore) deve fornire “evidenza” della futura prestazione energetica dell’edificio e produrre l’attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità
– Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione (ma solo in quelli, appunto, soggetti a registrazione) deve essere inserita “apposita clausola” con la quale l’acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici
– In caso di compravendita o di nuova locazione, salvo che nei casi di locazione di singole unità immobiliari, deve essere allegata al contratto copia dell’attestato di prestazione energetica
– Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali devono riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente
Seguono le sanzioni amministrative in caso di omesso attestato di prestazione energetica:
– In caso di compravendita, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro
– In caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro
– Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione l’omessa dichiarazione (da raccogliere in “apposita clausola”) o allegazione, se dovuta, comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 3.000 euro ed un massimo di 18.000 euro
– In caso di contratto di locazione di singola unità immobiliare (soggetto a registrazione) l’omessa dichiarazione (da raccogliere in “apposita clausola”) comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 4.000 euro; sanzione che si riduce alla metà (min. 500 euro – max. 2.000 euro) se la durata della locazione non eccede i tre anni
– In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, “il responsabile dell’annuncio” è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
Ci tengo a precisare l’importanza per noi, agenzie immobiliari, di quest’ultimo punto: nei nostri annunci, dobbiamo sempre indicare i parametri energetici dell’annuncio.
Fonte: Confedilizia-Ufficio Studi
Maggiori informazioni sull’argomento cliccando qui dove potete scaricare anche il pdf con la tabella di Confedilizia.
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